1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il mese di febbraio del medesimo anno, nonché sugli adempimenti di rispettiva