Art. 15.
(Relazione annuale al Parlamento).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il mese di febbraio del medesimo anno, nonché sugli adempimenti di rispettiva

 

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competenza, con particolare riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani di risparmio idrico.